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La nuova, vecchia, offensiva contro i lavoratori

1 Maggio 2019

Di norma i progetti politici reazionari si presentano come rivoluzionari. Movimenti politici e di idee hanno cioè bisogno, per guadagnare consenso alle politiche reazionarie di cui si fanno propugnatori, di ammantarle di un aurea di rottura e cambiamento radicale, tanto radicale quanto lo è la portata della reazione da mettere in campo. E’ quello che, come è noto, è avvenuto storicamente nel caso del fascismo, e si potrebbe scorrere ancor più indietro gli annali della storia per citare altri casi illustri, come i due napoleoni in Francia.

Negli ultimi anni questa caratteristica ha assunto le forme, più mitigate ma dello stesso segno, di un’ideologia nuovista, perfettamente incarnata dal progetto politico renziano, dai tratti marcatamente reazionari per quel che atteneva i piani economici e sociali e le politiche sul lavoro. Si è andato cioè costruendo, a partire dagli anni del craxismo su su fino alla flat tax, un discorso che puntava a scardinare le conquiste emancipatorie del mondo del lavoro durante la prima metà dell’epoca repubblicana in nome di un riformismo nuovista, che di fatto mascherava un ritorno ad assetti dal sapore marcatamente ottocentesco. I punti di forza di tale operazione, conseguita con continuità negli anni del berlusconismo e poi dai governi succedutisi dopo la crisi del 2011, sono stati la contrapposizione fra le nuove riforme che guardavano a un passato remoto con il passato recente, incarnato dai progressi novecenteschi; nel tentativo, riuscito, di costruire un apparato politico-narrativo egemonico a sostegno di un ritorno al passato che veniva tuttavia propagato come strada verso il futuro. Al tempo stesso, procedendo in questa direzione a passi graduali ma costanti fino all’apice del Jobs act, la crescente platea di precari e “atipici” esclusi dai diritti e tutele per il tramite delle politiche ricordate veniva contrapposta, in maniera artefatta, al mondo del lavoro tutelato e “tipico”, in un’operazione di ribaltamento dei significati e delle percezioni dove non era più il campo dei diritti e delle tutele ad estendersi a chi ne restava fuori, come era stato nella cosiddetta Golden age del ‘900, ma bensì quello del mondo precarizzato, impoverito ed emarginato dai diritti ad estendersi sopra al primo. In pratica, si è costruita una contrapposizione tra tutelati e non tutelati, fra inclusi ed esclusi, per giustificare una politica marcatamente reazionaria che puntava a diminuire l’area dell’inclusione nelle tutele. Un’operazione a sua volta riuscita, che nel suo articolarsi ha avuto la necessità di individuare un nemico a cui addossare le responsabilità, utilizzando la tipica articolazione politico-discorsiva della ragione populista. Un avversario individuato nei sindacati, indeboliti in una fase di ingresso di nuove generazioni nel mercato dal lavoro che si accompagnava da una profonda ristrutturazione degli assetti produttivi e da questa offensiva ideologica. Uniche entità che hanno provato ad opporsi alla precarizzazione selvaggia ed a governare la trasformazione, quando nel tentativo di mitigare i provvedimenti quando con una dura opposizione, i sindacati sono stati individuati ed additati a responsabili di una situazione che in realtà subivano e su cui, con tutta evidenza, non avevano alcuna possibilità di controllo e governo reale.

Si dimenticava e si ometteva, in questa operazione, tanto la storia che il presente del sindacalismo italiano. Come è noto, infatti, una delle peculiarità del sindacalismo nostrano è l’assetto delle Camere del lavoro, strutture orizzontali e territoriali che puntano proprio all’organizzazione e rappresentanza di un lavoro flessibile, precario, atipico, saltuario, dalla identità di mestiere non definita o mal definita. Avventizi, si diceva una volta, con un termine che, seppur desueto, conserva tutta la propria pregnanza descrittiva anche per l’oggi: a conferma anche di tratti di lungo periodo che caratterizzano l’assetto economico-sociale del Paese, contraddistinto da compressione dei salari, dei diritti e delle tutele ad ogni occasione utile e dal largo ricorso a figure intermedie, o comunque fuori dal parco del lavoro normato, per sostenere una richiesta di manodopera più debole e maggiormente controllabile. Giuseppe Di Vittorio, quando parlava di questi gruppi, si richiamava al concetto di “popolo lavoratore”, un popolo che teneva al suo interno operai, contadini, disoccupati, piccoli commercianti, lavoratrici a domicilio, artigiani, commesse, cameriere, impiegati, figure intermedie come i mezzadri, tutti posti in posizione subalterna negli assetti economico-sociali e di potere. Una condizione, dunque, piuttosto che un’identità professionale, come quella che accomuna oggi il collaboratore, l’addetta di un supermarket, il realizzatore di siti web, l’operaia tessile, lo spedizioniere di Amazon, il rider delle app, la stagista, il disoccupato, il lavoratore in appalto e quello delle cooperative sociali. Non fu dunque un caso che – negli anni richiamati di avvio del cambio di passo nelle politiche economiche e sul lavoro – Bruno Trentin tornasse a indicare in questa tradizione l’elemento utile all’attività sindacale del futuro. Trentin infatti individuava nelle C.d.L nuovamente un centro propulsivo per l’attività sindacale, rivendicando un sindacalismo generale per i diritti universali: «il problema è quello della costruzione del sindacato generale nel territorio. E qui c’è forse da ritornare al passato, alle camere del lavoro delle origini, che siano in grado di rappresentare tutte le figure intermedie, mobili, che cambiano di professione anche nello stesso anno, e fare del sindacato, della camera del lavoro, una rappresentanza generale di tutte queste figure. Tipiche e atipiche».

Sfide che nei decenni successivi il sindacalismo ha provato a raccogliere, seppur con alterne fortune. Curiosamente, ma nemmeno troppo, questo lavoro viene tuttavia sistematicamente omesso, ignorato, nascosto, da chi accusa le organizzazioni dei lavoratori di non fare quello che in realtà stanno facendo, al fine di dotarsi di leve per la loro delegittimazione e spingere ancora più sul pedale della cosiddetta deregolamentazione regolata, ovvero promossa con norme statali, per ottenere maggiore flessibilità, più precarietà, minori diritti e tutele, una forza lavoro disciplinata, ossequiosa e bassamente remunerata. Al contrario, l’intuizione del sindacalismo in questi anni è stata proprio quella della ricomposizione del lavoro e dell’apertura all’organizzazione e rappresentanza sindacale di figure che il modello novecentesco aveva trascurato ma che oggi sono centrali, come i lavoratori autonomi a partita IVA individuale, con o senza ordine professionale, e di tutte quelle forme di lavoro subalterno che oggi popolano la società ma che non rientrano nelle definizioni classiche e “tipiche”.

E’ significativa la circolazione di richiami parziali all’art. 39 della Costituzione che omettono una sua parte significativa, chiedendo la regolamentazione dell’attività sindacale al fine di indebolirla, non di istituzionalizzarla, e addirittura per attaccare la contrattazione e la validità generale di Contratti collettivi di lavoro. Converrà, prima di andare avanti, citare per intero il testo dell’articolo: «L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto di riferisce». Come ben si vede, la Costituzione prevede già che i sindacati maggiormente rappresentativi possano stipulare contratti con validità erga omnes, seppur rimandando alla legislazione ordinaria l’attuazione di questo aspetto. Una soluzione che fu presa dai costituenti come esito di un lungo dibattito intorno ai concetti di sindacato come ente di diritto pubblico o libera associazione dei lavoratori e sulla connessa questione della validità generale dei CCNL che scaturiva dalle peculiari condizioni storiche di uscita dal fascismo (che aveva istituito i sindacati pubblici unici titolari della contrattazione valida per tutti) e che qui non è possibile riassumere per ragioni di spazio, nonostante il suo indubbio interesse. Pertanto, la necessaria attuazione di questo articolo della Costituzione dovrà puntare al rispetto del suo spirito, impedendo il proliferare di sindacati fittizi e di comodo – tanto sul lato datoriale che su quello dei lavoratori – da cui sta prendendo piede la pratica dei cosiddetti contratti “pirata”, che mira proprio a scardinare la centralità dei CCNL con validità erga omnes per determinare condizioni di lavoro meno tutelate, più precarie e meno pagate, a vantaggio di interessi contingenti, o di un imprenditoria che a sua volta si trova stretta dentro alle proprie organizzazioni di rappresentanza inserite in un sistema di relazioni industriali, preferendo il far west. L’attuazione dell’art. 39, pertanto, non potrà risolversi in un’ennesima mossa per portare avanti la deregolamentazione regolata, per attaccare i diritti dei lavoratori – come quello allo sciopero – e determinare uno scardinamento della pratica contrattuale. In merito a quest’ultimo aspetto, le stesse discussioni in corso sul salario minimo sembrano più interessate allo scardinamento della contrattazione che alla reale tutela dei lavoratori. Prima di tutto si riducono tutte le questioni a una sola faccenda di retribuzione, come se poi i contratti non fossero fondamentali per regolare anche tempi e modi di lavoro, orari, infortuni, malattie, ferie, salute e sicurezza ecc. Inoltre scartano il dato di fatto dell’esistenza dei minimi salariali contrattuali, che tengono conto del tipo e della qualità del lavoro svolto, del suo carattere usurante, dei suoi rischi, della qualifica e formazione del lavoratore. Si argomenta, per sostenere la proposta, che questo servirebbe a tutelare i lavoratori non tutelati, ancora una volta, secondo lo schema descritto sopra, dagli stessi sindacati che non vogliono tutelarli e che nel frattempo però stanno tentando di organizzarli. Si omette che questi lavoratori esclusi dal diritto e aticipi hanno prima di tutto bisogno del riconoscimento del loro lavoro e della loro professionalità, e quindi di forme di inquadramento, di un contratto se effettivamente dipendenti, o di tutele se effettivamente autonomi. Si omette anche che poi questa misura risulterebbe inapplicabile proprio alle platee a cui si propaga di volerla applicare. Come è infatti possibili stabilire un salario minimo orario per chi non è pagato ad ore, per chi ad oggi non ha una correlazione di paga tra la prestazione svolta, il servizio offerto, e il tempo impiegato? Del resto, non è stato lo stesso ministro del lavoro dello scorso governo Poletti a sottolineare, con intenti opposti ai nostri, l’assurdità di tale situazione, allorquando ha definito la paga oraria come un criterio superato? Temiamo dunque che si stia cercando un’ulteriore strada per attaccare i lavoratori e le loro organizzazioni, ammantandola di nuovismo e di misure a tutela, come al solito, ma in realtà con il fine di continuare ad affermare una tendenza totalitaria che si sta insinuando sempre più in questi anni, ovvero che sia lo Stato a dover sostituire i sindacati, esperimento di fatto già avvenuto in epoca fascista con risultati noti, ed in ogni caso assai deludenti.

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